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Statuto

  • CAPITOLO I - Costituzione, finalità 

    o   Articolo 1

    È costituita, a tempo indeterminato, la Federazione Italiana delle Associazioni Professionali per l'Information Management, FIDA INFORM

    o   Articolo 2

    La sede è fissata a Roma  

    o   Articolo 3

    La Federazione, apartitica e senza finalità di lucro, si propone di promuovere la costituzione di Associazioni, nonché di attivare una sinergia tra le Associazioni stesse, per la realizzazione dei comuni obiettivi di crescita e sostegno del ruolo professionale dei leader dell'Information Technology & Digital nell'interesse dello sviluppo socio-economico del Paese. La Federazione, inoltre, si propone di rappresentare le Associazioni federate sia a livello nazionale che internazionale, presso gli organismi che influenzano l'attività dell'Information Technology & Digital o decidono in merito.

    Per raggiungere tali scopi la Federazione:

    opererà per rappresentare le Associazioni federate presso organismi ufficiali italiani ed internazionali, in collaborazione anche con le analoghe Associazioni Nazionali, straniere ed internazionali, al fine di presentare le loro necessità, difendere i loro interessi e raccogliere le informazioni a loro utili;

    si porrà come luogo d'incontro di esperti di mezzi, tecniche e regolamentazioni di servizi di tecnologie dell'informazione, al fine di permettere agli associati di seguire l'evoluzione delle conoscenze e delle realizzazioni in materia e di formulare adeguate proposte;

    organizzerà convegni e seminari e curerà la pubblicazione di materiale formativo e informativo eventualmente periodico;

    assumerà ogni altra iniziativa in linea con le sue finalità.

    La Federazione potrà possedere in godimento o in proprietà quanto necessario alla realizzazione dei suoi scopi, compresi beni immobili. 

     

     

  • CAPITOLO II- Soci, ammissione, dimissioni, radiazione, quote.

     

    o   Articolo 4

    I soci sono le Associazioni ed i Club e non le persone iscritte ad esse. Il numero di soci è illimitato. L'ammissione dei nuovi soci viene approvata, con maggioranza qualificata, dal Consiglio Direttivo. Possono far parte della Federazione, oltre ai soci fondatori, i Club per le Tecnologie dell'Informazione e Organismi ad essi equiparabili e con finalità coerenti.

    o   Articolo 5

    Le organizzazioni federate versano una quota annuale determinata con modalità fissate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La FIDA, peraltro, può richiedere ulteriori versamenti o impegni finanziari a ciascuna organizzazione federata solo se esplicitamente approvati a maggioranza semplice dalla stessa organizzazione in sede di riunioni FIDA (Consiglio Direttivo o Assemblea). In caso contrario, l’organizzazione federata non potrà in alcun modo essere chiamata a rispondere in alcuna sede, né amministrativa, né finanziaria, né di qualsivoglia natura.

    o   Articolo 6

    Ogni Organizzazione federata è libera di ritirarsi dalla Federazione presentando le sue dimissioni, entro il 30 settembre di ciascun anno, al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà considerare dimissionario il socio che è inadempiente agli obblighi contributivi.

    o   Articolo 7

    La radiazione di un socio è di competenza esclusiva dell'Assemblea. Per essa è richiesta una maggioranza qualificata, come definita nell'Art. 13.

    o   Articolo 8

    I Soci radiati o dimissionari, non hanno alcun diritto sul fondo sociale e non possono richiedere il rimborso di quote, sovvenzioni e altre prestazioni in generale, comunque rese da essi o da altri.

     

  • CAPITOLO III - Assemblea dei Soci. 

    o   Articolo 9

    L’assemblea è costituita dal rappresentante legale di ogni Associazione federata. Sono di competenza dell'Assemblea:

    1. le modifiche allo statuto;
    2. la nomina dei revisori dei conti nonché la loro revoca qualora vengano meno i requisiti;
    3. l’approvazione dei bilanci;
    4. lo scioglimento della Federazione;
    5. la radiazione dei Soci;
    6. tutte le decisioni che il Consiglio Direttivo le rimette.

    o   Articolo 10

    Sarà tenuta ogni anno, entro il mese di aprile, nel luogo, anche fuori dalla Sede sociale, purché in Italia, o in modalità telematica nel giorno ed ora stabiliti dal Consiglio Direttivo nella convocazione, una Assemblea ordinaria dei soci nel corso della quale il Consiglio Direttivo presenterà il proprio rapporto sull'operato della Federazione nell'esercizio passato, il bilancio consuntivo del passato esercizio e quello preventivo dell'anno in corso. Questa Assemblea procederà anche alla eventuale nomina o sostituzione di consiglieri e di revisori i cui mandati siano scaduti o che siano dimissionari, revocati o deceduti.

    Il Presidente convocherà l'Assemblea ogni qualvolta lo riterrà utile agli interessi della Federazione. L'Assemblea sarà inoltre convocata in caso di richiesta scritta, con proposta di ordine del giorno, inoltrata al Consiglio Direttivo da parte di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

    In entrambi i casi ciò dovrà avvenire entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio o dalla richiesta dei soci.

    o   Articolo 11

    La convocazione viene fatta per iscritto a mezzo posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico, dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della riunione ed è firmata a nome del Consiglio, dal Presidente o, in caso di impossibilità, da chi ne fa le veci. Essa contiene l'ordine del giorno. Qualunque argomento viene incluso nell'ordine del giorno se richiesto da almeno cinque soci, con comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo inviata in tempo utile prima della convocazione dell'Assemblea.

    o   Articolo 12

    L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, da chi ne fa le veci; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

    Il Presidente designa il segretario e due scrutatori.

    o   Articolo 13

    Salvo quanto disposto al comma successivo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti fisicamente o tramite delega, con un limite di due deleghe, date da altri soci, per ogni socio delegato e le sue decisioni sono prese a maggioranza dei voti senza tener conto degli astenuti. In caso di parità di voti la proposta è respinta.

    In deroga al comma precedente le decisioni dell'Assemblea che comportano modifiche dello statuto, revoca di consiglieri, radiazione dei soci o scioglimento della Federazione, sono prese a maggioranza qualificata, espressa da almeno due terzi dei presenti che devono rappresentare direttamente o per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

    o   Articolo 14

    Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Gli estratti per qualsiasi scopo sono firmati per copia conforme dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci. Questi estratti vengono consegnati a terzi che ne facciano domanda giustificando un interesse legittimo.

    o   Articolo 15

    L'assemblea può nominare per un periodo di tre anni un revisore dei conti incaricato dalla redazione di un rapporto annuale all'Assemblea ordinaria, dopo verifica dei conti dell'esercizio trascorso.

     

     

  • CAPITOLO IV - Consiglio Direttivo

     

    o   Articolo 16

    La Federazione è gestita da un Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni.

    I Consiglieri vengono nominati dalle organizzazioni federate in ragione di due Consiglieri per organizzazione. I consiglieri restano in carica per l’intero mandato indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo della singola Associazione socia.

    o   Articolo 17

    Le cariche sociali non comportano alcun tipo di emolumento a carico della Federazione, salvo eventuale rimborso spese.

    o   Articolo 18

    Nel caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, ad esso subentra un nuovo Consigliere indicato dall'Associazione federata rappresentata dal Consigliere uscente.

    o   Articolo 19

    Il Consiglio elegge a maggioranza semplice tra i suoi membri un Presidente, almeno un  Vice Presidente,  un Segretario ed un Tesoriere. Il Presidente non è rieleggibile per due mandati consecutivi. Il Presidente dovrebbe essere scelto tra i rappresentanti di organizzazioni via via differenti. Il Presidente resta in carica per l’intero mandato indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo della singola Associazione socia.

    o   Articolo 20

    Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante della Federazione.

    Le eventuali azioni giudiziarie sono intentate o sostenute, a nome della Federazione, dal Presidente.

    o   Articolo 21

    Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Le convocazioni sono fatte, con schema di ordine del giorno, dal Presidente o, per suo incarico, dal Segretario, per iscritto, a mezzo posta elettronica o altro mezzo telematico concordato, almeno dieci giorni prima della riunione.

    Le riunioni potranno essere effettuate anche utilizzando strumenti telematici.

    Il Consiglio Direttivo potrà anche essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

    o   Articolo 22

    Il Consiglio Direttivo può deliberare validamente solo se sono presenti almeno un terzo dei suoi membri.

    o   Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti senza tener conto degli astenuti. In caso di parità di voti la proposta è respinta.

    Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

    o   Articolo 23

    Il Consiglio Direttivo ha i poteri più ampi per l'Amministrazione e la gestione della Federazione e per la realizzazione delle sue finalità. Quanto non espressamente riservato all'Assemblea dal presente statuto e dalla legge è competenza del Consiglio.

    Il Consiglio nomina e revoca eventuali collaboratori e consulenti e assume personale dipendente della Federazione fissandone qualifica e retribuzione.

     

     

  • CAPITOLO VI – Bilanci

     

    o   Articolo 28

    Al 31 dicembre di ciascun anno viene chiuso l'esercizio economico e viene definito il bilancio preventivo dell'esercizio successivo; entrambi i bilanci sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il mese di aprile seguente.

     

     

  • CAPITOLO VII - Scioglimento e liquidazione

     

    o   Articolo 29

    In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o due liquidatori e ne determinerà i poteri.

    o   Articolo 30

    In caso di scioglimento, in qualunque momento e per qualunque causa, l'eventuale attivo sociale netto rimanente dopo l'estinzione dei debiti e il pagamento delle spese, sarà devoluto ad una istituzione avente finalità analoghe a quella della Federazione o ad un'opera di beneficenza.